Le modalità della votazione sono state disciplinate in un apposito Regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo, che di seguito pubblichiamo.


REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI STATUTARI DELL’AICCEF PER IL TRIENNIO 2012-2015
Art. 1 Indizione delle elezioni.
Ai sensi dello Statuto dell’AICCeF  è indetta l’elezione dei componenti degli organi statutari dell’Associazione, che dureranno in carica per il triennio. 2012-2015.
Art. 2 Data delle elezioni.
Le elezioni, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, avverranno in data  21 ottobre 2012 in cui saranno eletti, tra i soci effettivi, i componenti del  Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del collegio dei Probiviri.
Art. 3 Composizione degli organi.
Il Consiglio Direttivo, che  elegge al suo interno il Presidente, è composto da nove membri, che sono eletti per un triennio.
Il Collegio dei Revisori dei Conti, che esercita la vigilanza contabile, è costituito da tre membri, che sono eletti per un triennio.
Il Collegio dei Probiviri, che svolge la funzione di arbitro interno, è costituito da tre membri, che sono eletti per un triennio.
I componenti degli organi Statutari sono rieleggibili secondo la Delibera n. 1 del 19.5..2012 del Consiglio Direttivo.
Art. 4 Elettorato attivo.
Hanno diritto ad esprimere il voto per i candidati ai diversi organi da rinnovare, tutti i Soci effettivi ed i Soci onorari. I Soci effettivi devono essere in regola con il pagamento della quota sociale del 2012 e di quelle precedenti.
Art. 5 Voto per delega.
Ogni socio effettivo può votare, con delega, per un altro socio effettivo, anch’egli in regola con le quote sociali. La delega deve essere scritta e sarà allegata al verbale delle elezioni.
Art. 6 Elettorato passivo.
Possono presentarsi candidati alle cariche sociali solo i soci effettivi iscritti all’Albo dell’ Associazione ed i Soci onorari. Le candidature vanno presentate possibilmente con largo anticipo. E’ possibile presentare la propria candidatura individuale durante l’Assemblea dei Soci e prima dell’inizio delle operazioni di voto, ma solo direttamente e personalmente.
Art. 7 Candidature.
I soci  possono candidarsi ad un solo organo collegiale.
Art. 8  Commissione elettorale.
La Commissione elettorale, formata da tre membri, viene nominata dal Presidente dell’Assemblea, su proposta dell’Assemblea,  e potrà essere costituita anche da non soci. Non potranno farne parte i soci candidati all’elezione.
Art. 9 Compiti della Commissione elettorale.
La Commissione, che all’interno sceglie il suo Presidente:
- predispone l’elenco dei Soci effettivi e onorari che hanno diritto di voto e le schede di votazione;
- prepara il seggio elettorale,
- dichiara aperte e chiuse le operazioni di voto;
- sovrintende alle operazioni di voto;
- verifica le rappresentanze e le deleghe;
- effettua lo scrutinio dei voti e redige il verbale di elezione;
- fornisce al Presidente dell’Assemblea i dati per la proclamazione degli eletti.
Art. 10 Modalità  di voto.
Ogni votante avrà a disposizione una unica scheda elettorale con l’indicazione degli organi statutari da rinnovare e i voti da attribuire per ogni organo.
Ai sensi del Regolamento generale ogni elettore potrà esprimere un numero di preferenze  massimo di due terzi dei membri da eleggere.
Per il Consiglio Direttivo: sei preferenze.
Per il Collegio dei Revisori dei conti: due preferenze.
Per il Collegio dei Probiviri: due preferenze.
Art. 11 Operazioni di voto.
I soci in possesso di delega scritta, di altro socio effettivo, riceveranno due schede elettorali per esprimere il voto proprio e del delegante.

Approvato dal Consiglio Direttivo in data 19 maggio 2012

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