REGOLAMENTO PER LE
ELEZIONI DEGLI ORGANI STATUTARI DELL’AICCEF PER IL TRIENNIO 2012-2015
Art. 1 Indizione delle
elezioni.
Ai
sensi dello Statuto dell’AICCeF è
indetta l’elezione dei componenti degli organi statutari dell’Associazione, che
dureranno in carica per il triennio. 2012-2015.
Art. 2 Data delle
elezioni.
Le
elezioni, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, avverranno in data 21
ottobre 2012 in cui saranno eletti, tra i soci effettivi, i componenti
del Consiglio Direttivo, del Collegio
dei Revisori dei Conti e del collegio dei Probiviri.
Art. 3 Composizione
degli organi.
Il
Consiglio Direttivo, che elegge al suo
interno il Presidente, è composto da nove membri, che sono eletti per un
triennio.
Il
Collegio dei Revisori dei Conti, che esercita la vigilanza contabile, è
costituito da tre membri, che sono eletti per un triennio.
Il
Collegio dei Probiviri, che svolge la funzione di arbitro interno, è costituito
da tre membri, che sono eletti per un triennio.
I
componenti degli organi Statutari sono rieleggibili secondo la Delibera n. 1
del 19.5..2012 del Consiglio Direttivo.
Art. 4 Elettorato attivo.
Hanno
diritto ad esprimere il voto per i candidati ai diversi organi da rinnovare,
tutti i Soci effettivi ed i Soci onorari. I Soci effettivi devono essere in
regola con il pagamento della quota sociale del 2012 e di quelle precedenti.
Art. 5 Voto per delega.
Ogni
socio effettivo può votare, con delega, per un altro socio effettivo, anch’egli
in regola con le quote sociali. La delega deve essere scritta e sarà allegata
al verbale delle elezioni.
Art. 6 Elettorato
passivo.
Possono
presentarsi candidati alle cariche sociali solo i soci effettivi iscritti
all’Albo dell’ Associazione ed i Soci onorari. Le candidature vanno presentate
possibilmente con largo anticipo. E’ possibile presentare la propria
candidatura individuale durante l’Assemblea dei Soci e prima dell’inizio delle
operazioni di voto, ma solo direttamente e personalmente.
Art. 7 Candidature.
I
soci possono candidarsi ad un solo
organo collegiale.
Art. 8 Commissione elettorale.
La
Commissione elettorale, formata da tre membri, viene nominata dal Presidente dell’Assemblea,
su proposta dell’Assemblea, e potrà
essere costituita anche da non soci. Non potranno farne parte i soci candidati
all’elezione.
Art. 9 Compiti della
Commissione elettorale.
La
Commissione, che all’interno sceglie il suo Presidente:
-
predispone l’elenco dei Soci effettivi e onorari che hanno diritto di voto e le
schede di votazione;
-
prepara il seggio elettorale,
-
dichiara aperte e chiuse le operazioni di voto;
-
sovrintende alle operazioni di voto;
-
verifica le rappresentanze e le deleghe;
-
effettua lo scrutinio dei voti e redige il verbale di elezione;
-
fornisce al Presidente dell’Assemblea i dati per la proclamazione degli eletti.
Art. 10 Modalità di voto.
Ogni
votante avrà a disposizione una unica scheda elettorale con l’indicazione degli
organi statutari da rinnovare e i voti da attribuire per ogni organo.
Ai
sensi del Regolamento generale ogni elettore potrà esprimere un numero di
preferenze massimo di due terzi dei
membri da eleggere.
Per
il Consiglio Direttivo: sei preferenze.
Per
il Collegio dei Revisori dei conti: due preferenze.
Per
il Collegio dei Probiviri: due preferenze.
Art. 11
Operazioni di voto.
I
soci in possesso di delega scritta, di altro socio effettivo, riceveranno due
schede elettorali per esprimere il voto proprio e del delegante.
Approvato
dal Consiglio Direttivo in data 19 maggio 2012